IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Letta  la richiesta del p.m. 14 dicembre 1990 finalizzato al rinvio
 a giudizio in senso tecnico ex artt. 416 e segg.  del  nuovo  c.p.p.,
 che   comportano   (in   modo   particolare   il  418,  primo  comma)
 l'obbligatorieta'  scelta  del  rito  ordinario  tramite   fissazione
 dell'udienza preliminare, senza alcuna possibilita' per il giudicante
 di influire sulla scelta del rito, in palese contrasto con l'art. 455
 stesso  cod.  che  consente  al g.i.p. di respingere la richiesta del
 p.m. di giudizio immediato con annessa  restituzione  degli  atti,  e
 stante  altresi'  l'art.  419,  quinto  e sesto comma, che vincola il
 g.i.p. a decretare il giudizio  immediato  laddove  l'imputato  abbia
 esercitato la facolta' di rinunciare all'udienza preliminare;
    Stante   a   questo  proposito  la  dequalificazione  dell'udienza
 prelimiare,  che  cessa  in  tal  modo  di  essere  filtro  selettore
 processuale, a fronte di una concreta fattispecie, come l'attuale, in
 cui  ex  art.  453  detto  cod.  la prova appare evidente ai fini del
 rinvio a giudizio, trattandosi di omissione nel versamento all'erario
 della somma di L. 6.396.000, riflettendosi anche alle seguenti  date:
 1)  9  ottobre  1990, iscrizione del procedimento nel r.g.n.r.; 2) 25
 ottobre 1990 chiusura delle indagini preliminari (chiusura  prematura
 che   avrebbe   ben  potuto  essere  evitata  tramite  interrogatorio
 dell'imputato entro i novanta giorni di legge);
    Stante quindi la non manifesta infondatezza della questione, e  la
 rilevanza nel corrente giudizio;
    Ricorrendo  la  manifesta  violazione  degli artt. 2, 3 e 97 della
 Costituzione  (buon  andamento  della  p.a.,  amministrazione   della
 giustizia   ed   organizzazione  dei  pubblici  uffici,  pregiudicata
 dall'intasamento    qualitativo    e    quantitativo    dell'udienza,
 preliminare), 101, secondo comma, della Costituzione;
    Poiche'   da   ultimo   la  presente  questione  riveste  notevole
 importanza,   investendo   i   presupposti   genetici   dell'udienza,
 preliminare;